Domande Frequenti
La Mediazione
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Nella Mediazione due o più persone si incontrano per confrontarsi su un problema e, con l’aiuto del mediatore, trovare una soluzione condivisa.
Le parti conservano sempre il potere di decidere cosa fare, perché il mediatore non imporrà alcuna decisione.
E’ caratterizzata dalla riservatezza, salvo che le parti non decidano diversamente, qualsiasi informazione acquisita nel corso del procedimento non può essere divulgata.
In Italia la mediazione si svolge presso un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia ed è regolata dal D.Lgs. 28/2010, modificato dal D.L. 69/2013 e dal D. Lgs 149/2022.
Il Mediatore è un professionista neutrale ed imparziale che facilita il dialogo tra le parti, e, con la sua competenza e attraverso domande mirate, traccia i percorsi che possono portare ad un accordo.
– Costi contenuti e prevedibili, in ogni caso nettamente inferiori a quelli di una causa civile.
– Risolve una controversia in tempi brevi: ha una durata massima di 3 mesi ed eventualmente, in caso di necessità, è prorogabile su concorde richiesta delle parti di altri 3 mesi.
– Tutti vincono perché non c’è un terzo che decide per te: permette una soluzione condivisa e soddisfacente per tutti, poiché le parti conservano la piena capacità di decisione e di gestione del conflitto. Al contrario, in un processo la sentenza toglie qualsiasi libertà di decisione alle parti e non ci sarà mai la piena soddisfazione di entrambe, anzi, spesso anche la parte vittoriosa non sarà pienamente soddisfatta.
– Allontana il rischio dell’inadempimento: le parti, avendo deciso in maniera autonoma, aderiscono spontaneamente alla soluzione concordata e sono disponibili al suo adempimento con notevole risparmio di tempo, di danaro e di ulteriori potenziali conflitti. In ogni caso, l’accordo raggiunto in mediazione è un titolo esecutivo che ha la stessa efficacia di una sentenza.
– Salvaguarda i rapporti futuri: la mediazione vuole risolvere i problemi tramite il dialogo, appianando le liti. Ciò permette a chi lo desidera di salvare i rapporti con l’altra parte, valore concretamente tangibile nei rapporti commerciali, patrimoniali e personali.
– Riduce i costi emotivi dello stress derivante da un processo, sia per la presenza moderatrice del mediatore, sia per la rapidità del procedimento, sia perché ogni parte conserva sempre la gestione dei propri interessi.
È una differenza specifica della normativa Italiana.
– Il D.Lg 28/2010 stabilisce che nel caso di una controversia che riguardi alcune materie specifiche (vedasi elenco nella FAQ A5) o riguardi un contratto, uno statuto o un atto costitutivo che prevedano la mediazione, prima di intraprendere l’azione giudiziaria davanti ad un Giudice è necessario fare un tentativo di mediazione per cercare di trovare un accordo. Questa è la Mediazione cosiddetta “Obbligatoria” in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
– Inoltre nel caso in cui durante una causa civile o commerciale che riguardi materie diverse da quelle specificamente previste, se il Giudice valuta che sia utile, può disporre che le Parti facciano un tentativo di mediazione prima di continuare nel giudizio.
Questa è la Mediazione cosiddetta “Obbligatoria” in quanto demandata dal giudice .
– In tutti gli altri casi di controversie civili o commerciali, anche se non specificamente previsti dal D.Lg. 28/2010, la mediazione (con tutti i suoi vantaggi anche fiscali) può essere comunque tentata. Questa è la Mediazione cosiddetta “Volontaria”.
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Contratti di associazione in partecipazione
- Contratti di consorzio
- Contratti di franchising
- Contratti di opera
- Contratti di rete
- Contratti di somministrazione
- Contratti di società di persone
- Contratti di subfornitura
La Domanda di Mediazione
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Per avviare una mediazione occorre presentare una domanda all’Organismo compilando i moduli presenti in questo sito e depositandoli presso la sede di InMediazione ADR o spedendola a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo inmediazione@pec.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La domanda deve contenere:
– i dati anagrafici e fiscali ed i recapiti del proponente, o dei proponenti se sono più di uno;
– i dati anagrafici ed i recapiti dell’avvocato che assiste il proponente o i proponenti;
– tutti i dati anagrafici e fiscali conosciuti del chiamato o dei chiamati;
– l’oggetto e le ragioni della domanda;
– il valore della Mediazione.
L’oggetto della mediazione è la questione controversa tra le parti, proponente e chiamata, per la quale si tenta di raggiungere un accordo nella mediazione.
Le Ragioni della Domanda sono i fatti, le situazioni che, in base a quello che prevede il diritto (e nella mediazione anche in base a ciò che tu ritieni corretto), ti portano a proporre la Domanda di Mediazione. Questi fatti/situazioni permettono anche di definire l’Oggetto della Mediazione.
Per le mediazioni che sono condizione di procedibilità per le azioni giudiziarie, è opportuno indicare le Ragioni della Domanda nei termini più simili possibili a quelle della eventuale futura domanda giudiziaria.
L'Adesione alla Mediazione
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Come si svolge la Mediazione
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Costi della Mediazione
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